Piazza Plebiscito
La piazza virtuale della valle dei trulli e dell'alto Salento visti dal colle di Ceglie Messapica
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Una premessa per i non addetti ai lavori.
Il Catasto ora denominato Agenzia del Territorio è nato per dare una rendita e quindi un valore fiscale ai beni immobili. Esistono due diverse sezioni del Catasto, quella che si occupa dei terreni e quella che si occupa dei fabbricati.
Nella fattispecie, un fabbricato rurale è un immobile che è censito solo nel Catasto dei terreni, perchè fa parte del fondo. Di esso è possibile rintracciare nella mappe catastali solo la sua sagoma esterna mentre dai certificati (visure) si ottiene solo la sua superficie, senza alcuna rendita.
E' successo che fino ad ora i trulli (come gli altri fabbricati rurali) sebbene identificati nelle mappe catastali non producevano alcun reddito e quindi di fatto non versavano l'ICI e non producevano reddito neanche ai fini IRPEF. Un bel risparmio considerato che per gli atti di compravendita, nelle donazioni, nelle successioni e comunque nei trasferimenti della proprietà si poteva teoricamente dichiarare valore zero. Ad onor del vero questa agevolazione da un po' di tempo non c'era più, la ruralità era un qualcosa che bisognava dimostrare e per questa incombenza è preposta l'Agenzia delle Entrate competente per territorio che a seguito di istanza accerta i requisiti della ruralità e li comunica all'Agenzia del Territorio (Catasto).
Lo ripeto, di regola i fabbricati rurali avrebbero già dovuto essere stati dichiarati dalle parti come fabbricati urbani. ma si sa, siccome non c'erano sanzioni...
Poi è arrivata l'ultima finanziaria e le cose sono cambiate.
Leggiamo la parte che c'interessa ovvero il Comma 38 dell'art. 2.
I fabbricati per i quali a seguito del disposto del comma 37 vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralita' devono essere dichiarati al catasto entro la data del 30 giugno 2007. In tale caso non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni. In caso di inadempienza si applicano le disposizioni contenute nel comma 36.


